Mediazione e Arbitrato Conciliazione

Banca Monte Dei Paschi di Siena

IT25F0103040250000000814853




Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

                                                                                                                Indennità Primo Incontro Mediazione Obbligatoria
VALORE CONTROVERSIASPESE AVVIOSPESE MEDIAZIONETOTALETOTALE IVA INCLUSA
Fino a 1.00032,00 €48,00 €80,00 €97,60 €
DA 1.001 A 50.000 60,00 €96,00 €156,00 €190,32 €
SUPERIORE A 50.00188,00 €136,00 €224,00 €273,28 €

         

  

     

  


  


  

Credito di imposta e agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino alla concorrenza di € 500,00 commisurato all’indennità stessa, mentre in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Ai fini del credito d’imposta, dovrà esserci piena corrispondenza tra le parti della mediazione ed i soggetti in favore dei quali viene rilasciata la fattura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00.

Quando la mediazione è obbligatoria la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve all’organismo alcuna indennità. A tale fine, la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché' a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

TABELLA MEDIAZIONE 

tabella mediazione.pdf

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